Con il decreto legge n. 98 del 2011, il contribuente può sanare il ritardo nel versamento con la penalità giornaliera ridotta.
Infatti, chi si «dimentica» di pagare le imposte nei termini e rimedia in pochi giorni, avrà a disposizione un terzo tipo di rimedio. In pratica, al ravvedimento «breve» o «mensile», e al ravvedimento «lungo» o «annuale», si aggiunge il ravvedimento «sprint».
Il ravvedimento «sprint» può essere effettuato entro i 14 giorni successivi alla scadenza del termine per il versamento, il ravvedimento «breve» o «mensile» può essere effettuato dal quindicesimo giorno fino al trentesimo giorno successivo alla scadenza; il ravvedimento «lungo» o «annuale» può essere effettuato entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è commessa la violazione.
Con il ravvedimento «sprint» la sanzione ordinaria del 30 per cento, applicabile sui tardivi od omessi versamenti di imposte, si riduce allo 0,2 per cento per ogni giorno di ritardo. La misura del 30 per cento, che si riduce al 3 per cento in caso di ravvedimento «breve» o «mensile» entro trenta giorni, è infatti ulteriormente ridotta ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.