Sottoscritto il CCNL per i dipendenti da aziende del Terziario, della distribuzione e dei servizi, che ha durata quadriennale. Per le aziende che applicano il CCNL COMMERCIO CONFCOMMERCIO, dal prossimo periodo di paga di aprile 2023, in attesa del rinnovo contrattuale definitivo (parte economica e normativa), che si attende per la fine del corrente anno, le Parti Sociali hanno siglato un’ intesa temporanea, che prevede l’erogazione di somme una tantum a titolo di arretrati e somme a titolo di acconto su futuri aumenti contrattuali.
I rinnovi dei minimi contrattuali, così come gli acconti su futuri aumenti contrattuali stabiliti a livello nazionale, sono assorbibili dalle retribuzioni dei dipendenti esclusivamente qualora previsto nel contratto individuale di lavoro e/o nella lettera di assegnazione degli aumenti concessi dall’azienda nel corso del rapporto di lavoro.
L’intesa è stata raggiunta tra le Parti Sociali lo scorso 12 dicembre 2022, che prevede l’erogazione di denaro a favore dei lavoratori di:
- un importo a titolo di una tantum;
- un acconto sui futuri aumenti contrattuali.
UNA TANTUM
A favore dei soli lavoratori in forza alla data di sottoscrizione dell’intesa (12 dicembre 2022) è stabilita l’erogazione di un importo lordo a titolo di una tantum pari a 350,00 euro per il IV livello, con relativa riparametrazione sugli altri livelli contrattuali. Tale somma va riconosciuta in due tranches:
- 200,00 euro con la retribuzione di gennaio 2023;
- 150,00 euro con la retribuzione di marzo 2023.
Si sottolinea che i suddetti importi una tantum:
- vanno erogati pro quota in rapporto ai mesi di anzianità di servizio maturata durante il periodo gennaio 2020 – dicembre 2022.
- Non sono conteggiati ai fini dell’anzianità i periodi di servizio militare, aspettative non retribuite, nonché tutti i periodi in cui non sia dato luogo a retribuzione ai sensi di legge o di contratto.
- Rientrano nel computo, a mero titolo esemplificativo, il congedo di maternità, i congedi parentali e i periodi di sospensione e/o riduzione dell’orario di lavoro per la fruizione degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro;
- al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale spettano con i criteri di proporzionalità, mentre per gli apprendisti sarà utile considerare il livello d’inquadramento attualizzato al momento della loro erogazione;
- non sono utili ai fini del computo di alcun istituto contrattuale, né del TFR;
- in base ad un consolidato orientamento dell’Agenzia delle Entrate, potranno essere assoggettati a tassazione separata.
ACCONTO SU FUTURI AUMENTI CONTRATTUALI
Il Protocollo dispone, a partire dal 1° aprile 2023, l’erogazione di una somma pari a 30,00 euro lordi mensili per il IV livello, con relativa riparametrazione sugli altri livelli di inquadramento, quale incremento della paga base a titolo di acconto assorbibile dai futuri aumenti contrattuali.
Nei confronti del personale part time l’erogazione avviene con criteri di proporzionalità, mentre per gli apprendisti va considerato il livello d’inquadramento attualizzato al momento della loro erogazione.
Gli importi quale acconto assorbibile dai futuri aumenti contrattuali per i vari livelli risultano i seguenti.
Le Parti precisano che per gli importi corrisposti a livello aziendale a titolo di futuri aumenti contrattuali sono confermate le previsioni di cui all’art. 216 “Assorbimenti” del vigente CCNL, per cui:
“In caso di aumenti di tabelle, gli aumenti di merito concessi dalle aziende, nonché gli aumenti derivanti da scatti di anzianità, non possono essere assorbiti. Per aumenti di merito devono intendersi gli assegni corrisposti con riferimento alle attitudini e al rendimento del lavoratore. Non possono essere assorbiti gli aumenti corrisposti collettivamente e unilateralmente dal datore di lavoro nel corso dei sei mesi immediatamente precedenti la scadenza del presente contratto. Gli aumenti che non siano di merito e non derivino da scatti di anzianità, erogati dalle aziende indipendentemente dai contratti collettivi stipulati in sede sindacale, possono essere assorbiti in tutto o in parte, in caso di aumento di tabella, solo se l’assorbimento sia stato previsto da eventuali accordi sindacali oppure espressamente stabilito all’atto della concessione.”