Adempimenti contributivi per ferie collettive: richiesta all’INPS per il differimento entro il 31 maggio 2025

Entro il 31 maggio di ogni anno, le imprese che a causa del periodo di chiusura delle attività produttive prevedono di collocare collettivamente in ferie il proprio personale dipendente, potranno inviare all’INPS una specifica istanza in modalità telematica volta a differire il termine per l’adempimento delle obbligazioni previdenziali.

Il significato di ferie collettive

L’individuazione del periodo all’interno del quale fruire del periodo di ferie, in assenza di specifiche previsioni da parte della contrattazione collettiva, a norma dell’articolo 2109 del Codice Civile, avviene contemperando il diritto al riposo del lavoratore rispetto all’esigenza di garantire il corrente svolgimento delle attività. Il Codice Civile dispone infatti che il periodo di ferie debba essere fruito “Nel tempo che l’imprenditore stabilisce, tenuto conto delle esigenze dell’impresa e degli interessi del prestatore di lavoro” ed inoltre “L’imprenditore deve preventivamente comunicare al prestatore di lavoro il periodo stabilito per il godimento delle ferie”.

La disciplina codicistica dell’istituto delle Ferie dispone quindi in modo inequivocabile che la determinazione della collocazione del periodo temporale di fruizione del periodo di riposo annuo, la cui misura viene stabilita dalla Legge e dalla Contrattazione Collettiva, spetti al datore di lavoro, valutando in prima istanza l’interesse alla continuità operativa dell’impresa e contemperando tale interesse con le necessità personali del lavoratore subordinato. La norma, inoltre, nel prevedere che sia il datore di lavoro a comunicare preventivamente il periodo di godimento del periodo di ferire al lavoratore rimarca il fatto che tale azione sia essenzialmente riconducibile all’esercizio del potere organizzativo del datore di lavoro. Ne consegue che il lavoratore non possa autodeterminare il periodo di riposo per ferie, anche se questo rientri tra i suoi diritti irrinunciabili.

Le considerazioni sopra esposte confermano la possibilità che il datore di lavoro possa determinare autonomamente il periodo annuo di fruizione delle ferie, disponendo ad esempio la chiusura aziendale o solo di alcune filiali o reparti. Si parla in tali casi di ferie collettive, in quanto tutto il personale adibito all’azienda o al reparto interessato dalla chiusura, è sottoposto alla disposizione datoriale. Le ragioni produttive possono infatti indurre l’azienda a programmare periodi di sospensione delle attività, dettate ad esempio dalla necessità di programmare interventi di manutenzione o più semplicemente al fine di consentire il consumo delle ferie nei periodi di minor intensità lavorativa.

Differimento degli adempimenti contributivi

In caso di chiusura degli stabilimenti, il datore di lavoro può richiedere entro il 31 maggio di ogni anno il differimento del versamento degli oneri previdenziali e di presentazione delle denunce Uniemens che ricadono in una mensilità del periodo di chiusura.
Le imprese interessate, possono inviare una specifica richiesta in modalità telematica all’INPS (INPS, msg. 18 maggio 2012, n. 609) tramite il servizio “Istanze on Line” per le aziende, utilizzando il modello “445 Richiesta differimento termine adempimenti contributivi per ferie collettive”.

All’interno della domanda bisognerà indicare:

  • il periodo in cui ricadono le ferie collettive
  • se durante tale periodo l’azienda rimarrà totalmente chiusa
  • il numero di lavoratori normalmente adibiti allo stabilimento interessato dalla chiusura

Infine, sarà necessario dichiarare di essere in linea con il versamento della contribuzione dovuta e di impegnarsi a versare, in caso di accoglimento della domanda, i contributi oggetto di sospensione unitamente agli interessi dovuti per legge.

In linea generale l’INPS autorizza al massimo una richiesta di differimento in ragione di anno. Nei casi in cui il periodo di ferie collettive ricada a cavallo di due mesi; ad esempio, primo luglio 2025 – quindici agosto 2025, l’INPS accorderà il differimento per gli adempimenti che ricadono nel mese in cui il periodo feriale si è esteso di più (quindi luglio 2025 nel caso posto).

Il nuovo termine massimo per il versamento coincide con la scadenza relativa al mese immediatamente successivo a quello per il quale si chiede il differimento (nel caso precedente quindi la ripresa dei versamenti e degli adempimenti dovrà avvenire nel mese di agosto 2025). In caso di accoglimento dell’istanza l’azienda dovrà corrispondere, alla ripresa, gli interessi determinati sulle somme oggetto di differimento. Tale somma dovrà essere valorizzata nel primo flusso Uniemens utile all’interno dell’elemento < AltrePartiteaDebito > utilizzando il codice D100.

Il differimento può essere concesso solamente una volta nel corso dell’anno e può essere concesso anche se la chiusura per ferie collettive si protrae per meno di un mese, a patto che la chiusura “determini un’obiettiva ed effettiva impossibilità tecnico organizzativa ad effettuare alla scadenza di legge i dovuti versamenti”.

Si precisa, infine, che il differimento interessa non solo il versamento dei contributi tramite modello F24, ma anche la presentazione della denuncia telematica UniEMens.

VERSAMENTO

L’importo dei contributi oggetto di versamento differito:

  • deve essere pagato in un’unica soluzione entro il termine differito;
  • deve essere maggiorato degli interessi di differimento al tasso annuo vigente al momento del pagamento dei contributi (8,40 % per il 2025);
  • Nel flusso UniEMens del mese oggetto del differimento, nell’elemento di andrà inserito nell’elemento il codice “D100”, mentre nell’elemento l’importo degli interessi di differimento.

Assoggettamento contributivo delle ferie non godute

La fruizione di giorni di ferie concorre normalmente alla formazione del reddito con relativa imposizione contributive e fiscale. Esistono però dei limiti, stabiliti dall’INPS, oltre i quali il valore monetario dei giorni di ferie non godute debbano comunque concorrere alla formazione dell’imponibile fiscale e previdenziale. In merito ai termini di fruizione delle ferie maturate dal lavoratore, la circolare INPS 15 gennaio 2002, n. 15, prevede infatti che, in assenza di disposizioni contrattuali, la scadenza dell’obbligazione contributiva dovuta sul compenso per ferie non godute, nel rispetto nella normativa vigente, coincida con il diciottesimo mese successivo al termine dell’anno solare di maturazione delle ferie. Da ciò consegue che, in assenza di previsioni contrattuali diverse, le ferie non godute entro il diciottesimo mese di maturazione (convenzionalmente maturate dal mese di luglio di ogni anno), nel rispetto delle previsioni legge debbano essere assoggettate a contribuzione previdenziale, sia da parte aziendale che da parte del lavoratore. Il recupero dell’assoggettamento si verifica con la successiva fruizione di ferie, le quali daranno luogo alla restituzione della precedente contribuzione. Tali elementi dovranno essere valorizzati all’interno delle denunce Uniemens utilizzando l’elemento “VarRetributive” il quale ” Contiene informazioni relative alle variabili retributive che hanno determinato l’aumento o la diminuzione dell’imponibile del mese corrente, ma che sono di competenza di periodi pregressi”.

Chiarimento gestione separata

Il differimento per ferie collettive non è possibile in relazione ai contributi da versare alla Gestione Separata (amministratori e collaboratori).

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