L’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, con il provvedimento n. 284 del 17 aprile 2026, ha varato le nuove LINEE GUIDA sull’uso dei tracking pixel.
I tracking pixel consistono in immagini invisibili, generalmente di dimensioni minime, incorporate nei messaggi e-mail e attivate automaticamente al momento dell’apertura.
Questi strumenti, spesso invisibili agli utenti, non potranno più essere utilizzati indiscriminatamente per monitorare l’apertura delle mail o il comportamento dei destinatari senza un esplicito via libera.
Sebbene non producano effetti percepibili dall’utente, essi consentono al mittente di raccogliere informazioni quali:
· l’avvenuta apertura del messaggio,
· l’orario di consultazione,
· il numero di accessi,
· il dispositivo utilizzato,
· ulteriori dati tecnici, tra cui l’indirizzo IP.
Le Linee guida si rivolgono a una pluralità di soggetti che, a diverso titolo, intervengono nell’utilizzo dei tracking pixel. In particolare, esse riguardano:
· i fornitori di servizi della società dell’informazione e i soggetti che offrono servizi online accessibili al pubblico;
· i provider di posta elettronica, i gestori di piattaforme per l’invio massivo di e-mail, nonché tutti i mittenti – pubblici o privati – che utilizzano strumenti di tracciamento nelle proprie comunicazioni;
· i fornitori delle tecnologie di tracciamento e i soggetti operanti nel digital marketing, inclusi coloro che gestiscono campagne e liste di distribuzione per conto terzi;
· coloro che utilizzino tracking pixel nelle e-mail nell’ambito della propria attività.
COSA CAMBIA PER AZIENDE E MARKETER
Il Garante ha equiparato i pixel di tracciamento ai cookie e ad altri identificatori online. Di conseguenza, si applica il principio del consenso preventivo:
· Obbligo di Opt-in: prima di inviare e-mail tracciate, i mittenti (pubblici e privati) devono ottenere un consenso libero, specifico e informato.
· Trasparenza: l’informativa deve dichiarare chiaramente la presenza dei pixel, quali dati raccolgono (IP, orario, dispositivo) e per quali finalità.
· Revoca Semplice: ogni e-mail dovrà contenere un link o un’icona per permettere all’utente di revocare il tracciamento in modo granulare (es. “continua a ricevere la newsletter ma senza monitoraggio”).
ECCEZIONI
Non tutto il tracciamento è vietato. Il consenso non è richiesto in due casi specifici:
· Finalità tecniche: Quando il pixel è indispensabile per la sicurezza o l’erogazione del servizio richiesto (es. mail transazionali).
· Statistiche anonime: Se i dati vengono raccolti esclusivamente in forma aggregata e anonimizzata, nel pieno rispetto della minimizzazione dei dati.
PRIVACY BY DESIGN E REGIME TRANSITORIO
Il provvedimento richiama i titolari all’obbligo di Privacy by Design: i sistemi di invio devono essere impostati per default sulla modalità “non tracciamento”.
Per i trattamenti già in corso, le aziende sono tenute ad aggiornare le informative e acquisire i consensi mancanti al primo contatto utile con l’utente.
IN SINTESI
La posta elettronica torna a essere uno spazio privato.
Per “sbirciare” se e come un utente legge un messaggio, le aziende dovranno d’ora in avanti chiedere il permesso in modo chiaro.
Fonte: Garante per la protezione dei dati personali – Provvedimento n. 284 del 17 aprile 2026 LINEE GUIDA
Per maggiori informazioni o contatti – Servizio Privacy e Cyber Security
