Tra le novità introdotte nel Decreto Bollette meritano particolare attenzione quelle relative alla riscrittura del calendario di alcune delle più importanti sanatorie previste dalla legge di Bilancio 2023.
In particolare:
- viene rinviato al 31 ottobre 2023, in luogo del 31 marzo 2023, il termine di versamento della prima rata prevista per la definizione delle violazioni di natura formale e vengono modificati altresì i termini per le rate successive alla prima;
- per eseguire il ravvedimento speciale è possibile versare la prima rata entro il 30 settembre 2023, anziché entro il 31 marzo 2023, e quelle successive entro il 31 ottobre 2023, il 30 novembre 2023, il 20 dicembre 2023, il 31 marzo 2024, il 30 giugno 2024, il 30 settembre 2024 e il 20 dicembre 2024, sulle quali sono dovuti gli interessi del 2 per cento annuo.
Un capitolo a parte va fatto per le modifiche alla definizione delle liti tributarie pendenti. Per questa sanatoria si segnala:
- il posticipo dal 30 giugno al 30 settembre 2023 del termine per perfezionare la definizione agevolata attraverso la presentazione della domanda e il pagamento dei dovuti importi;
- nel caso di versamento rateale, il posticipo dal 30 giugno al 30 settembre del termine per presentare domanda e versare la prima rata;
- la rimodulazione della tempistica dei pagamenti rateali, con riferimento alle rate successive alle prime tre che possono essere suddivise in un massimo di 51 rate;
- il posticipo, dal 10 luglio al 10 ottobre 2023, del termine finale di sospensione del processo conseguente alla presentazione dell’istanza di definizione agevolata;
- l’estensione da nove a undici mesi del periodo di sospensione dei termini di impugnazione delle pronunce;
- il posticipo dal 31 luglio al 31 ottobre 2024 del termine per la notifica dell’eventuale diniego della definizione agevolata.
Inoltre, si riaprono i termini per usufruire:
- della conciliazione agevolata delle liti tributarie pendenti in primo e secondo grado, estendendoli dal 30 giugno al 30 settembre 2023;
- della rinuncia agevolata delle liti tributarie pendenti in Cassazione, estendendoli dal 30 giugno al 30 settembre 2023.
Da ultimo, il decreto Omnibus (D.L. n. 51/2023) è intervenuto sulla rottamazione quater differendo:
- al 30 giugno 2023 (invece del 30 aprile 2023) il termine per la presentazione della domanda di adesione;
- al 30 settembre 2023 (invece del 30 giugno 2023) il termine entro il quale l’Agenzia delle Entrate-Riscossione deve trasmettere ai contribuenti la comunicazione delle somme dovute per il perfezionamento della definizione agevolata;
- al 31 ottobre 2023 la scadenza per il pagamento della prima o unica rata (originariamente fissata al 31 luglio 2023). In caso di pagamento rateale, la seconda rata scadrà il 30 novembre e le restanti rate scadranno il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024.
