I tirocini extracurriculari sono finalizzati ad agevolare le scelte professionali dei giovani attraverso un periodo di formazione in un contesto lavorativo e sono finalizzati all’inserimento nel mondo del lavoro.
Possono essere svolti, presso un soggetto ospitante pubblico o privato, purchè con una sede operativa nel territorio della Regione Marche.
Non si configura come un rapporto di lavoro.
Destinatari e destinatarie
Possono svolgere un tirocinio extracurriculare:
a) soggetti in stato di disoccupazione ai sensi del D. Lgs. 150/2015;
b) lavoratori beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro;
c) lavoratori a rischio di disoccupazione;
d) soggetti già occupati che siano in cerca di altra occupazione
e) soggetti disabili (di cui all’art. 1, comma 1, della Legge n. 68/1999);
f) soggetti in condizione di svantaggio*
(*persone svantaggiate appartenenti alle categorie definite dall’art. 4, comma 1, della Legge n. 381/1991, vittime di tratta e grave sfruttamento, vittime di violenza, richiedenti protezione internazionale, titolari di permesso di soggiorno rilasciato per protezione speciale, calamità, casi speciali, per atti di particolare valore civile, titolari del permesso di soggiorno per integrazione di minore, profughi).
Durata
La durata del tirocinio va da un minimo di 2 mesi ad un max di 6 mesi, ad eccezione dei:
– tirocini estivi (min 14 gg – max 3 mesi)
– tirocini a favore dei soggetti in condizione di svantaggio e dei minori in dispersione scolastica (max 12 mesi)
– tirocini a favore dei soggetti disabili (max 18 mesi)
Indennità
Per lo svolgimento del tirocinio, è corrisposta al tirocinante un’indennità mensile, minima, di Euro 600. Salvo diversa indicazione, l’indennità è a carico del soggetto ospitante, a questo importo possono essere riconosciuti rimborsi spese pasto, o trasporto.
Soggetto Ospitante
Il tirocinio extracurriculare può essere svolto presso enti pubblici o privati: imprese, fondazioni, associazioni, studi professionali, enti pubblici, liberi professionisti, piccoli imprenditori anche senza dipendenti.
Il soggetto ospitante:
- non deve avere procedure di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, per attività equivalenti a quelle del tirocinio
- non deve aver effettuato licenziamenti nella medesima unità operativa e nei 12 mesi precedenti
- Per poter attivare nuovi tirocini, il soggetto ospitante, rispetto ai tirocini avviati e conclusi nei 24 mesi precedenti, deve aver provveduto ad assumere con un contratto di lavoro subordinato della durata di almeno 6 mesi almeno 1/3 dei tirocinanti stessi.
Il tirocinio non può essere attivato nell’ipotesi in cui il tirocinante, nei due anni precedenti all’attivazione del tirocinio, abbia svolto, presso il soggetto ospitante, un’attività lavorativa a qualunque titolo oppure un progetto di Servizio Civile oppure una Borsa lavoro o altra misura di riqualificazione e/o reinserimento lavorativo.
Come si attiva un tirocinio
Non basta trovare il soggetto ospitante (azienda), per attivare un tirocinio è necessaria una convenzione tra un soggetto promotore FORMART MARCHE e un soggetto ospitante. Il tirocinio infatti si realizza sulla base di un progetto formativo individuale (PFI) concordato fra soggetto promotore, soggetto ospitante e tirocinante, che definisce gli obiettivi formativi da conseguire nonché le modalità di attuazione.
Sono soggetti promotori: Centri per l’Impiego, Servizi per l’impiego privati accreditati al lavoro, Università, Istituzioni scolastiche, ITS, Enti del Terzo Settore accreditati, Agenzie formative private accreditate, ecc.
Tirocini estivi
Sono promossi dalle Istituzioni Scolastiche, con riferimento ai propri studenti, durante le vacanze estive nel periodo di sospensione degli studi.
Destinatari/e: studenti/esse di almeno 16 anni che abbiano assolto l’obbligo di istruzione.
Durata: dai 14 giorni ai 3 mesi, con un max di 25 ore settimanali.
Per le aziende interessate al tirocinio estivo, è auspicabile se l’istituto scolastico frequentato dallo studente ha già sottoscritto con un soggetto promotore una convenzione per attivare un tirocinio estivo.
Tirocini per minori in dispersione scolastica o svantaggiati
Destinatari e destinatarie:
- giovani minori di almeno 16 anni che, assolto all’obbligo d’istruzione, abbiano abbandonato il percorso scolastico senza aver conseguito un titolo di studio o una qualifica professionale, e che non risultino inseriti in percorsi di apprendistato;
- giovani minori di almeno 16 anni appartenenti alle categorie svantaggiate, presi in carico da PA ed affidati ad una coop. Sociale di tipo A.
Durata: min 2 mesi – max 12 mesi
Informazioni e modulistica per l'attivazione di tirocini extracurricolari con i centri per l'impiego
Con la Delibera di Giunta Regionale 2000 del 20/12/2024 è stata revisionata la disciplina della Regione Marche in materia di tirocini extracurriculari, nel quadro delle Linee guida definite nell’Accordo Stato – Regioni e Province autonome del 25 maggio 2017, ed è stata perciò revocata la precedente DGR n. 1474/2017.
La nuova normativa regionale DGR 2000/2024, si applica ai tirocini extra curriculari attivati a partire dal 01/03/2025.
Il Centro per l’Impiego da contattare è quello competente rispetto alla sede di svolgimento del tirocinio.
Procedura per attivare tirocini con il centro per l’impiego come soggetto promotore:
- Scaricare la seguente modulistica:
i. Convenzione
i. Progetto Formativo individuale,
i. Autodichiarazione del Legale rappresentante del Soggetto ospitante,
i. Autodichiarazione del Tirocinante
precompilarla ed inviarla in bozza in formato Word, preventivamente alle firme, al servizio competente del Centro Impiego, per e-mail, centroimpiego[città]tirocini@regione.marche.it al fine di avviare la collaborazione alla stesura del progetto formativo e consentire al Soggetto promotore una prima verifica dei requisiti. SOLO PER I SOGGETTI OSPITANTI CHE HANNO SEDI OPERATIVE IN PIU’ DI UNA REGIONE: è necessario specificare se il tirocinio extracurricolare verrà regolato dalla normativa della Regione Marche (DGR 2000/2024), scaricando e compilando apposito modulo “Soggetto multilocalizzato scelta normativa” - Il Centro per l’impiego verifica la sussistenza dei requisiti del Tirocinante e del Soggetto ospitante per avviare il Tirocinio
- Valutazione del Progetto Formativo individuale ed eventuali integrazioni
- Si concorda appuntamento per la consegna della documentazione prevista e la sottoscrizione della Convenzione, del PFI presso il CPI in presenza del Tirocinante, del Legale rappresentante dell’Azienda e/o del Tutor aziendale
Il Tirocinio potrà essere avviato a partire dal giorno successivo alla sottoscrizione della Convenzione.
Tempistica
La richiesta di tirocinio con l’invio dei documenti va effettuata almeno 10 giorni lavorativi prima della data “ipotizzata” per l’attivazione del tirocinio al fine di consentire al centro per l’impiego di effettuare le necessarie verifiche.
Documentazione da consegnare al Centro per l’impiego il giorno fissato per la stipula della Convenzione
N° 1 Convenzione di Tirocinio
N° 1 Progetto Formativo Individuale
N° 1 Autodichiarazione del Legale Rappresentante del Soggetto Ospitante
N° 1 Autodichiarazione del Tirocinante
Fotocopia dei documenti di riconoscimento in corso di validità, del Legale Rappresentante del Soggetto Ospitante e del Tirocinante
N° 1 Copia Polizza RCT (non occorre allegare la polizza integrale, sono sufficienti le prime pagine dove compaiono n. polizza, compagnia assicurativa, nome ditta ….)
N° 1 marca da bollo da 16 €
Solo per i soggetti ospitanti che hanno sedi operative in più di una regione: è necessario consegnare anche il modulo “soggetto multilocalizzato scelta normativa”.
La data di inizio del tirocinio non potrà in alcun caso essere antecedente e/o concomitante a quella di approvazione della Convenzione.
Si ricorda inoltre che come previsto dalla normativa sulle Comunicazioni Obbligatorie (L. n. 296/06 e Decreto Interministeriale del 30/10/2007 art. 4 bis comma 7), anche il tirocinio deve essere comunicato tramite UNILAV.
CONTATTI: centroimpiego[città]tirocini@regione.marche.it
