Il Mipaaf (Ministero delle politiche agricole e Forestali), di concerto con il Ministero del Turismo, ha dettato le “Linee guida e indirizzi in merito ai requisiti e agli standard minimi di qualità per l’esercizio dell’attività oleoturistica“.
Il provvedimento fornisce, in primis, la definizione di “attività oleoturistiche”:
- le attività formative ed informative rivolte alle produzioni olivicole del territorio e alla conoscenza dell’olio, con particolare riguardo alle indicazioni geografiche (DOP, IGP), nel cui areale si svolge l’attività;
- le iniziative di carattere formativo e informativo, culturale e ricreativa svolta nell’ambito dei frantoi e degli oliveti, compresa la raccolta dimostrativa delle olive;
- le attività di degustazione e commercializzazione delle produzioni olivicole aziendali, anche in abbinamento ad alimenti.
Successivamente (art. 2) specifica quali sono i requisiti e standard di servizio per gli operatori che svolgono attività oleoturistiche (es. numero minimo di aperture stagionali o settimanali, numero di visite, cartellonistica e materiale informativo, siti web, modalità di svolgimento delle degustazioni,…).
E’ prevista inoltre la possibilità che venga istituito un logo nazionale per l’identificazione dei soggetti esercenti l’attività oleoturistica.
