Nuovo regolamento FSBA 2025: modalità e requisiti per l’assegno di integrazione salariale

Dal 1 luglio 2025 è in vigore il nuovo Regolamento FSBA per l’accesso alla prestazione di assegno di integrazione salariale in presenza di una causale ordinaria dovuta ad eventi transitori non imputabili all’impresa o ai dipendenti comprese le situazioni climatiche straordinarie (es. alluvioni) o situazioni temporanee di mercato. Il periodo di copertura di tale prestazione è di 26 settimane, pari a 130 giornate di effettivo utilizzo per orario di lavoro settimanale distribuito su 5 giorni, a 156 su 6 giorni/settimana e a 182 su 7 giorni/settimana.

Tali periodi devono intendersi conteggiati nel biennio mobile in capo all’azienda. Il biennio mobile va calcolato dal giorno di effettiva fruizione della prestazione e decorre dal 01/01/2023. Ogni giornata che presenti una qualsiasi riduzione dell’orario giornaliero applicato equivale a una giornata di sospensione.

Le prestazioni sono erogate alle seguenti condizioni:

  • regolarità contributiva, in presenza di dipendenti, di 5 anni rispetto alla competenza relativa alla domanda di sospensione;
  • Per i nuovi datori di lavoro essere in regola con i versamenti dalla data di inizio con dipendenti se successiva con un minimo di un mese di contribuzione da considerare anche in caso di trasferimento o fusione societaria;
  • anzianità aziendale del dipendente di almeno 30 giorni dalla data di richiesta della prestazione. I 30 giorni sono conteggiati in giorni di effettivo impiego. I lavoratori che non soddisfano tale requisito saranno gestiti con un procedura separata una volta maturata l’anzianità aziendale richiesta, ivi compresa una domanda separata sul portale Sinaweb la quale dovrà avere un ticket INPS ad hoc, diverso da quello utilizzato per la domanda principale, e da riportare anche in UNIEMENS di questi lavoratori;
  • sottoscrizione del verbale di Accordo sindacale.

In assenza delle condizioni previste nei punti 1-2 e 3 la domanda di prestazioni sarà rigettata da FSBA. Nel caso di omissione o ritardo nei versamenti da parte dell’azienda la liquidazione delle prestazioni sarà sospesa sino alla regolarizzazione della posizione aziendale.

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