COME FUNZIONA IL NUOVO REGIME DI CASSA PER CONTABILITA’ SEMPLIFICATE?
CHIEDI A: Francesca Spinsanti, reponsabile Fiscale CNA Ancona
fspinsanti@an.cna.it
La legge di Bilancio 2017 ha introdotto un nuovo regime di determinazione del reddito per le imprese in contabilità semplificata, il c.d. regime per cassa.
Dunque dal 01.01.2017 sono cambiate le modalità di determinazione del reddito di impresa che avverrà tenendo conto degli effettivi incassi delle fatture emesse e dagli effettivi pagamenti delle fatture ricevute.
I limiti dimensionali dei ricavi per l’accesso al regime restano invariati, pari a € 400.000 per le prestazioni di servizi e € 700.000 per le altre attività.
Sulla base della nuova norma il regime di cassa è il regime naturale per tutti i soggetti in possesso dei requisiti dimensionali sopra esposti e non solo quindi per le imprese che iniziano la loro attività dal 01.01.2017.
Di conseguenza, salvo l’esercizio di una specifica opzione o di un comportamento concludente rivolto all’adozione del regime di contabilità ordinaria, l’impresa dovrà applicare il nuovo regime per cassa.
La valutazione di convenienza del nuovo regime dovrà essere oggetto di un’attenta analisi.
Da un lato la nuova disciplina presenta il vantaggio di rendere non imponibili i proventi sino al loro effettivo incasso, incidendo positivamente su tutte le imprese con crediti di difficile esigibilità.
Dall’altro lato l’aspetto negativo è legato alle notevoli complicazioni amministrative necessarie a determinare il reddito secondo le nuove modalità (documentazione a supporto di incassi e pagamenti).
Altro aspetto da non trascurare sono le rimanenze iniziali quale costo di esercizio. Nel nuovo regime infatti le rimanenze finali al 31.12.2016 costituiscono per intero un costo nell’esercizio 2017. Quindi per le imprese che hanno magazzini di importo significativo viene a crearsi una perdita nel primo esercizio (2017). Tale perdita di esercizio in base alle norme esistenti non può essere riportata agli esercizi successivi.
Al fine di scongiurare eventuali effetti indesiderati ed impedire la naturale applicazione del regime di cassa è possibile optare per la contabilità ordinaria continuando ad utilizzare il principio di competenza.
Vi sono comunque ad oggi molti profili di incertezza per cui si auspica che in tempi brevi l’Agenzia si esprima ufficialmente con delle indicazioni chiare e precise
I nostri Uffici sono a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e per fare una prima valutazione di convenienza rispetto a queste importanti novità.
CHIEDI A: Francesca Spinsanti, reponsabile Fiscale CNA Ancona
fspinsanti@an.cna.it

Dunque dal 01.01.2017 sono cambiate le modalità di determinazione del reddito di impresa che avverrà tenendo conto degli effettivi incassi delle fatture emesse e dagli effettivi pagamenti delle fatture ricevute.
I limiti dimensionali dei ricavi per l’accesso al regime restano invariati, pari a € 400.000 per le prestazioni di servizi e € 700.000 per le altre attività.
Sulla base della nuova norma il regime di cassa è il regime naturale per tutti i soggetti in possesso dei requisiti dimensionali sopra esposti e non solo quindi per le imprese che iniziano la loro attività dal 01.01.2017.
Di conseguenza, salvo l’esercizio di una specifica opzione o di un comportamento concludente rivolto all’adozione del regime di contabilità ordinaria, l’impresa dovrà applicare il nuovo regime per cassa.
La valutazione di convenienza del nuovo regime dovrà essere oggetto di un’attenta analisi.
Da un lato la nuova disciplina presenta il vantaggio di rendere non imponibili i proventi sino al loro effettivo incasso, incidendo positivamente su tutte le imprese con crediti di difficile esigibilità.
Dall’altro lato l’aspetto negativo è legato alle notevoli complicazioni amministrative necessarie a determinare il reddito secondo le nuove modalità (documentazione a supporto di incassi e pagamenti).
Altro aspetto da non trascurare sono le rimanenze iniziali quale costo di esercizio. Nel nuovo regime infatti le rimanenze finali al 31.12.2016 costituiscono per intero un costo nell’esercizio 2017. Quindi per le imprese che hanno magazzini di importo significativo viene a crearsi una perdita nel primo esercizio (2017). Tale perdita di esercizio in base alle norme esistenti non può essere riportata agli esercizi successivi.
Al fine di scongiurare eventuali effetti indesiderati ed impedire la naturale applicazione del regime di cassa è possibile optare per la contabilità ordinaria continuando ad utilizzare il principio di competenza.
Vi sono comunque ad oggi molti profili di incertezza per cui si auspica che in tempi brevi l’Agenzia si esprima ufficialmente con delle indicazioni chiare e precise
I nostri Uffici sono a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e per fare una prima valutazione di convenienza rispetto a queste importanti novità.