Nuova Sabatini Capitalizzazione consiste in un finanziamento agevolato, finalizzato a sostenere i processi di capitalizzazione e la realizzazione di programmi di investimento delle imprese, e in un contributo in conto impianti concesso dal MIMIT e rapportato agli interessi sul finanziamento stesso.
Il contributo è determinato in misura pari al valore degli interessi calcolati, in via convenzionale, su un finanziamento di cinque anni e di importo uguale all’investimento, ad un tasso di interesse annuo pari al:
- 5% per le micro e piccole imprese;
- 3,575% per le medie imprese.
Soggetti beneficiari
Micro, piccole e medie imprese con sede operativa in Italia, di tutti i settori produttivi, inclusi agricoltura e pesca, ad eccezione dei settori delle attività finanziarie e assicurative, che alla data di presentazione della domanda sono costituite in forma di società di capitali e sono state impegnate in un processo di capitalizzazione.
Investimenti ammissibili
Gli investimenti ammissibili riguardano beni strumentali nuovi (macchinari, impianti, attrezzature, hardware, software e tecnologie digitali) e/o beni strumentali 4.0 e/o beni strumentali green secondo le modalità operative ordinarie della nuova Sabatini.
Concessione del contributo
Prima della presentazione della domanda di contributo, l’impresa delibera l’aumento di capitale in misura non inferiore al 30% dell’importo del finanziamento, esclusivamente nella forma del conferimento in denaro, risultando dalla delibera adottata dalla PMI come “versamento in conto aumento capitale”.
L’impresa presenta al soggetto finanziatore – banca o intermediario finanziario – la domanda di agevolazione e la richiesta di finanziamento a copertura del programma d’investimento.
Il soggetto finanziatore, verificata la regolarità formale e la completezza della documentazione, nonché la sussistenza dei requisiti soggettivi, trasmette al Ministero la richiesta di prenotazione delle risorse sulla base delle domande di finanziamento pervenute.
Il soggetto finanziatore, previa conferma da parte del Ministero della disponibilità delle risorse, può concedere il finanziamento all’impresa mediante l’utilizzo della provvista costituita presso Cassa Depositi e Prestiti o mediante diversa provvista. Il finanziamento può beneficiare della garanzia del Fondo di garanzia per le PMI.
Il soggetto finanziatore adotta la delibera di finanziamento e la trasmette al Ministero unitamente alla documentazione inviata dall’impresa in fase di presentazione della domanda di agevolazione. Può ridurre l’importo e/o rideterminare la durata e/o le modalità di rimborso indicati dall’impresa al momento della richiesta del finanziamento, in ragione del merito creditizio di quest’ultima.
Il Ministero adotta il provvedimento di concessione del contributo, con l’indicazione dell’ammontare degli investimenti ammissibili, delle agevolazioni concedibili, del piano di erogazione, degli obblighi e degli impegni a carico dell’impresa, e lo trasmette all’impresa stessa e al soggetto finanziatore.
Entro trenta giorni dal provvedimento di concessione l’impresa sottoscrive l’aumento di capitale e versa almeno il 25% dell’importo, oltre all’intero valore del sovrapprezzo delle azioni se previsto. Nel caso di erogazione del contributo in un’unica quota, l’aumento di capitale deve risultare interamente sottoscritto e versato prima della trasmissione della richiesta unica di erogazione. Nel caso di socio unico o di società a responsabilità limitata semplificata, l’aumento di capitale deve risultare interamente versato entro trenta giorni.
Il soggetto finanziatore si impegna a stipulare il contratto di finanziamento con l’impresa e a erogare alla stessa il finanziamento in un’unica soluzione o, nel caso di leasing finanziario, al fornitore entro trenta giorni dalla data di consegna del bene o alla data di collaudo se successiva. La stipula del contratto di finanziamento può avvenire anche prima della ricezione del decreto di concessione del contributo.
L’impresa effettua il versamento della quota dell’aumento di capitale, non versata entro trenta giorni successivi al provvedimento di concessione, entro la data di presentazione delle singole richieste di erogazione del contributo, in misura almeno proporzionale alle quote del contributo stesso.
Erogazione del contributo
L’impresa, ultimato il programma d’investimento entro dodici mesi dalla data di stipula del finanziamento e previo pagamento a saldo dei beni oggetto dell’investimento, compila, in via esclusivamente telematica utilizzando la procedura disponibile nella piattaforma, la richiesta di erogazione del contributo e la trasmette al Ministero tramite piattaforma, unitamente all’ulteriore documentazione richiesta. La richiesta attesta l’avvenuta ultimazione e l’articolazione del programma d’investimento, l’avvenuto pagamento a saldo dei beni oggetto del programma e il versamento delle quote di aumento di capitale.
Il contributo è erogato in quote annuali secondo il piano temporale riportato nel provvedimento di concessione entro il sesto anno dalla data di ultimazione del programma di investimento. Il contributo è erogato in un’unica soluzione nel caso in cui l’importo del finanziamento non sia superiore a 200 mila euro.
Nel caso di domande per le quali l’erogazione del contributo è disposta in più quote annuali, al fine di attivare il pagamento delle quote successive alla prima, l’impresa conferma annualmente, in via esclusivamente telematica attraverso l’accesso alla piattaforma, che non sono intervenute variazioni dei dati già trasmessi al Ministero, nonché il rispetto degli obblighi previsti dal decreto di concessione delle agevolazioni. Nel caso in cui siano intervenute variazioni non comunicate precedentemente, l’impresa comunica la tipologia di variazione, allegando l’eventuale documentazione necessaria.
Tra le cause di revoca del contributo ricorrono le seguenti:
- l’impresa assume una forma giuridica diversa da quella di società di capitali prima dell’erogazione dell’ultima quota di contributo;
- l’aumento di capitale sociale non è sottoscritto entro trenta giorni dalla concessione del contributo;
- l’aumento di capitale non è versato secondo le modalità e nei termini previsti;
- l’aumento di capitale è stato rimborsato, a qualsiasi titolo, ai soci nei tre anni successivi alla data di ultimazione dell’investimento.
Scarica la scheda di sintesi
Info: credito@an.cna.it
