Il decreto Monti denominato “Cresci Italia” ha introdotto una normativa che ha forti ricadute sul sistema alimentare. Secondo le disposizione dell’art. 62 del Decreto Legge 24/01/2012 n. 1 (“Disposizioni
urgenti per tutte le imprese del settore alimentare della produzione e del commercio.)” dal 24 ottobre 2012 le imprese alimentari sono obbligate alla stipula di un contratto per tutte le transazioni commerciali agroalimentari. Non solo: la normativa prevede anche tempi di pagamento precisi a 30 o 60 gg a seconda della tipologia di alimento (fresco o non deperibile).
A qualche mese dall'applicazione della norma, la CNA Alimentare della Provincia di Ancona registra da parte dei suoi associati molta confusione e soprattutto problemi derivanti da una rigidità che poteva essere evitata con una maggiore lungimiranza del legislatore. Infatti la normativa regolamenta in maniera quasi automatica anche l’applicazione di interessi di mora, irrigidendo tutto il sistema.
Recentemente, però, è stato approvato un decreto legislativo (n. 192 del 9 novembre 2012) “Lotta ai ritardati pagamenti” che a giudizio della CNA Alimentare provinciale introduce un “conflitto” con l’art. 62. Il decreto legislativo n. 192 del 2012 prevede il non superamento dei 60 gg per i pagamenti tra imprese private (come l’art. 62), ma permette la deroga di questo lasso di tempo attraverso accordi tra le parti pattuiti, giustificati e non iniqui (al contrario dell’art. 62). A nostro giudizio tale discrepanza con l’art. 62 crea 2 ordini di problemi:
- le imprese del settore alimentare sono imprese come tutte le altre. Il Dlgs 192 recepisce una normativa comunitaria. Ora, secondo le fonti giuridiche, una normativa nazionale come l’art. 62 non può derogare una normativa comunitaria, il nostro diritto infatti prevede delle gerarchie tra le fonti è quindi ipotizzabile che tale norma è stata superata dall’art. 192 nella parte ove si prevede la deroga ai pagamenti a 60 gg in base ad accordi (giustificati e non iniqui).
- come ci si dovrà comportare quando un’impresa alimentare intrattiene rapporti con un’impresa non alimentare? L’impresa alimentare, per i termini di pagamento, deve sottostare all’art. 62 (con pagamenti a 30 e 60 gg non derogabili), mentre l’impresa non alimentare potrebbe richiedere (anche se non automatica e con l’accordo delle parti) una deroga al pagamento a 60 gg (come previsto dal dlgs 192).
“Non siamo assolutamente contrari ad un pagamento puntuale e preciso a 30/60 gg – commentano Francesca Petrini ed Andrea Cantori, rispettivamente presidente e segretario CNA Alimentare della provincia di Ancona – anzi, riteniamo tale prassi una delle vie di uscita dalla crisi. Ma allo stesso tempo dobbiamo anche comprendere e capire questo periodo di transizione che ci sta portando in un’altra economia: se applichiamo ricette teoriche senza calibrarle alla realtà dell’economia locale, il rischio è quello di fare più danni che bene. La possibilità che le parti si accordino su una dilazione dei pagamenti, come previsto rigorosamente dal nuovo dlgs 192, ci sembra opportuna e ben formulata, anche alla luce che la rigidità dell’art. 62 non solo provoca spesso complicazioni evitabili con un po’ di ragionevolezza, ma limita fortemente il diritto di autonomia imprenditoriale”.
"E’ evidente che in
passato – concludono Petrini e Cantori – abbiamo assistito a veri e propri soprusi nei termini di pagamento, con le PMI che spesso erano costrette a fare da banche, ma la formulazione attuale dell’art. 62 è un eccesso contrario che risolve un problema e ne apre un altro. Il nostro auspicio è l’applicazione per tutte le imprese, anche quelle alimentari, del nuovo dlgs 192 del 2012”.