Licenziamenti in piccole imprese: incostituzionale il tetto massimo di 6 mensilità

La Corte Costituzionale – con sentenza del 21 luglio 2025, n. 118 – è intervenuta sull’art. 9, comma 1, D.Lgs. n. 23/2015 precisando che, nel caso di un licenziamento intimato da una piccola impresa (che non occupi, cioè, più di 15 lavoratori presso un’unità produttiva o nell’ambito di un Comune e comunque non occupi più di 60 dipendenti), è incostituzionale il limite di 6 mensilità a titolo di indennità risarcitoria: tale limite massimo, definito come fisso e insuperabile dalla normativa ad oggi in vigore, a prescindere dalla gravità del vizio del licenziamento, fa sì che l’ammontare dell’indennità sia circoscritto entro una forbice così esigua da non consentire al giudice di rispettare i criteri di personalizzazione, adeguatezza e congruità del risarcimento del danno sofferto dal lavoratore illegittimamente licenziato.

Com’è noto, in caso di licenziamento illegittimo, la legge prevede un’indennità risarcitoria, il cui ammontare varia in base a diversi fattori, tra cui la dimensione dell’azienda e l’anzianità di servizio del lavoratore. In generale, il tetto massimo di questa indennità è di 36 mensilità, ma in alcuni casi specifici, come per le aziende con meno di 16 dipendenti, la Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionale un limite di 6 mensilità.

Se il licenziamento illegittimo riguarda un lavoratore assunto prima del 7 marzo 2015 presso un datore di lavoro che non rientra nelle soglie dimensionali indicate dall’art. 18, legge n. 300/1970, si applica la disciplina prevista dall’art. 8, legge n. 604/66, la quale stabilisce che al lavoratore spetta, indipendentemente dal vizio del recesso, un’indennità risarcitoria compresa tra un minimo di 2,5 e un massimo di 6 mensilità, da determinarsi tenendo conto:

  • del numero dei dipendenti occupati,
  • delle dimensioni dell’impresa,
  • dell’anzianità di servizio del lavoratore,
  • del comportamento e della condizione delle parti.

L’indennità può essere maggiorata fino a 10 mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità superiore a dieci anni, e fino a 14 mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità superiore a 20 anni.

Se il licenziamento illegittimo riguarda un lavoratore assunto dal 7 marzo 2015 presso un datore di lavoro che non rientra nelle soglie dimensionali indicate dall’art. 18, legge n. 300/1970, la reintegrazione sul posto di lavoro varrà solo nelle ipotesi di licenziamento discriminatorio, nullo, orale e per motivo consistente nella disabilità fisica o psichica del lavoratore.

Negli altri casi, il lavoratore avrà diritto esclusivamente a un indennizzo economico, così calcolato:

  • in caso licenziamento intimato per giusta causa, per giustificato motivo soggettivo o per giustificato motivo oggettivo, l’indennizzo è pari a 1 mensilità per ogni anno di servizio; in ogni caso, l’indennizzo non può essere inferiore a 2 mensilità, né può superare le 6 mensilità;
  • in caso di licenziamento illegittimo per violazione dell’obbligo di motivazione previsto dall’art. 2, comma 2, legge n. 604/1966, ovvero, nell’ipotesi di licenziamento disciplinare, per violazione della procedura prevista dall’art. 7, legge n. 300/1970, l’indennizzo sarà invece pari a mezza mensilità per ogni anno di servizio, con un limite minimo di 1 mensilità e un limite massimo di 6 mensilità.
    In particolare, l’art. 9, D.Lgs. n. 23/2015 prevede che, nei confronti di tali lavoratori, trovi applicazione il medesimo regime di tutele previsto per i dipendenti delle imprese di maggiori dimensioni, con due differenze:
    1. è esclusa la reintegrazione nell’ipotesi del licenziamento disciplinare dichiarato illegittimo per insussistenza del fatto materiale ;
    2. la tutela economica risulta sostanzialmente dimezzata.

Pertanto, in caso di licenziamento illegittimo di un lavoratore occupato presso un datore di lavoro minore, la reintegrazione varrà solo nelle ipotesi di licenziamento discriminatorio, nullo, orale e per motivo consistente nella disabilità fisica o psichica del lavoratore.

Negli altri casi, il lavoratore avrà diritto esclusivamente a un indennizzo economico, pari a 1 mensilità per ogni anno di servizio e con un limite massimo di 6 mensilità.

Ora, la Corte Costituzionale – con la sentenza n. 118/2025 – ha ritenuto che l’imposizione di un simile limite massimo, fisso e insuperabile, a prescindere dalla gravità del vizio del licenziamento, aggiungendosi alla previsione del dimezzamento degli importi indicati all’art. 3, comma 1, art. 4, comma 1, ed art. 6, comma 1, D.Lgs. n. 23/2015, fa sì che l’ammontare dell’indennità sia circoscritto entro una forbice così esigua da non consentire al giudice di rispettare i criteri di personalizzazione, adeguatezza e congruità del risarcimento del danno sofferto dal lavoratore illegittimamente licenziato, né da assicurare la funzione deterrente della stessa indennità nei confronti del datore di lavoro.

Infine, la Consulta ha espresso l’auspicio di un intervento legislativo sul tema dei licenziamenti di dipendenti di imprese sotto soglia, in considerazione del fatto che, nella legislazione europea e in quella nazionale, sia pur inerente ad altri settori (come ad esempio la crisi dell’impresa), il criterio del numero dei dipendenti non costituisce l’esclusivo indice rivelatore della forza economica dell’impresa e quindi della sostenibilità dei costi connessi ai licenziamenti illegittimi.

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