La Legge n. 178/2020 (c.d. Legge di Bilancio 2021) ha previsto numerosi interventi in materia di lavoro.
CNA Ancona ha elaborato un un approfondimento relativo alle misure di maggior rilievo per le imprese.
Qui è invece possibile consultare l’elenco delle misure riportate sul proprio sito istituzionale dal Ministero del Lavoro.
È stata prevista la concessione di ulteriori 12 settimane dei trattamenti di integrazione salariale in conseguenza della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa connessa all’emergenza epidemiologica da Covid-19. La norma non ha disciplinato il pagamento di alcun contributo addizionale.
Le ulteriori 12 settimane devono essere collocate nel periodo ricompreso tra:
- il 1° gennaio 2021 e il 31 marzo 2021 per i trattamenti di cassa integrazione ordinaria;
- il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021 per i trattamenti di assegno ordinario, cassa integrazione in deroga e fondi di solidarietà bilaterali (es. artigianato).
Le 12 settimane costituiscono la durata massima che può essere richiesta con causale Covid-19.
I periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi dell’articolo 12 del decreto Ristori (D.L. 137/2020) collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 1° gennaio 2021 sono imputati, ove autorizzati, alle 12 settimane aggiuntive previste.
Potranno beneficiare degli interventi di integrazione salariale i lavoratori assunti dopo il 25 marzo 2020 e in ogni caso in forza al 1° gennaio 2021.
È inoltre concesso un ulteriore periodo di 90 giorni di trattamento di integrazione salariale nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2021 per i lavoratori dipendenti agricoli a tempo indeterminato (CISOA).
Esonero contributivo alternativo alla Cassa (art. 1 comma 306)
Per i datori di lavoro privati, con esclusione di quelli operanti nel settore agricolo, che non richiedano interventi di integrazione salariale di cui al comma 300, è riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un ulteriore periodo massimo di 8 settimane, fruibili entro il 31 marzo 2021. Tale esonero è attribuito nei limiti delle ore di integrazione salariale riconosciute nei mesi di maggio e giugno 2020 ed è riparametrato ed applicato su base mensile.
I datori di lavoro privati che abbiano richiesto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali possono rinunciare per la frazione di esonero richiesto e non goduto e contestualmente presentare domanda per accedere ai trattamenti di integrazione salariale.
Blocco dei licenziamenti fino al 31 marzo (art. 1 commi da 309 a 311)
È esteso fino al 31 marzo 2021 il divieto di procedere a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo e all’avvio di procedure di licenziamento collettivo (sono inoltre sospese le procedure attualmente in corso).
Il divieto non si applica nelle ipotesi di licenziamenti motivati:
- dalla cessazione definitiva dell’attività dell’impresa, conseguenti alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell’attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d’azienda o di un ramo di essa ai sensi dell’articolo 2112 del codice civile;
- in caso di fallimento, quando non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa, ovvero ne sia disposta la cessazione. Nei casi in cui l’esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell’azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso;
- nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo: a detti lavoratori è comunque riconosciuta l’indennità di disoccupazione (Naspi).
Rinnovo dei contratti a tempo determinato (art. 1 comma 279)
Ferma la durata complessiva di 24 mesi, fino al 31 marzo 2021 è possibile rinnovare o prorogare i contratti a tempo determinato per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta anche in assenza delle condizioni previste dall’articolo 19, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2015 e ss.mm., che prevede la sussistenza, alternativa, di:
- esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività;
- esigenze di sostituzione di altri lavoratori assenti;
- altre esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’ordinaria attività.
La deroga alla disciplina ordinaria riguarda, inoltre, il numero massimo di proroghe consentite ed al rispetto dello “stop & go”, il periodo di vacanza tra due contratti di lavoro a tempo determinato.
Sgravio contributivo per l’assunzione di giovani Under 36 (art. 1 commi 10-13)
Per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate nel biennio 2021-2022, al fine di promuovere l’occupazione giovanile stabile, è stata estesa e rafforzata l’applicazione la disciplina dell’esonero contributivo per l’assunzione di giovani previsto dall’articolo 1, commi 100 e ss., della legge di Bilancio 2018 (legge n. 205/2017) applicabile nei confronti di quei soggetti che non abbiano mai avuto rapporti a tempo indeterminato.
In particolare, si prevede, per le nuove assunzioni di soggetti che non abbiano compiuto il 36esimo anno di età a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate nel 2021 e nel 2022, che l’esonero contributivo di cui all’articolo 1, commi da 100 a 105 e 107, della legge di Bilancio 2018, sia riconosciuto nella misura del 100%, per un periodo massimo di 36 mesi, nel limite massimo di 6.000 euro annui (in luogo dei valori già previsti a regime, pari al 50% e a 3.000 euro su base annua).
Per le assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, l’esonero contributivo è riconosciuto per un periodo massimo di 48 mesi.
L’esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che non abbiano proceduto, nei 6 mesi precedenti l’assunzione, né procedano, nei 9 mesi successivi alla stessa, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva.
L’efficacia delle disposizioni è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.
Sgravio contributivo per l’assunzione di donne (art. 1 commi da 16 a 19)
Per le assunzioni di donne lavoratrici effettuate nel biennio 2021-2022, in via sperimentale, l’esonero contributivo di cui all’articolo 4, commi da 9 a 11, della legge 28 giugno 2012, n. 92, è riconosciuto nella misura del 100% nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui (in base all’attuale formulazione della norma, a fronte dell’espresso richiamo del comma 11 della L. n. 92/2012, l’agevolazione risulta applicabile in caso di assunzione di donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi residenti in “zone svantaggiate” e donne di qualsiasi età prive di impiego regolarmente retribuite da almeno 24 mesi).
Per le assunzioni con contratto di lavoro dipendente a tempo determinato di donne effettuate nel 2021 e nel 2022 l’esonero è riconosciuto nella misura del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, per la durata di 12 mesi (elevabili a 18 in caso di assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato) e nel limite massimo di 6.000 euro annui.
Le assunzioni devono comportare un incremento occupazionale netto.
L’efficacia delle disposizioni è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.
Stabilizzazione detrazione (cuneo fiscale) lavoro dipendente (art. 1 comma 8 e D.L. 30 dicembre 2020)
È stato stabilito che l’ulteriore detrazione spetta, per le prestazioni rese dal 1° gennaio 2021, nei seguenti importi:
- 960 euro, aumentata del prodotto tra 240 euro e l’importo corrispondente al rapporto tra 35.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 35.000 euro;
- 960 euro, se il reddito complessivo è superiore a 35.000 euro ma non a 40.000 euro; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 5.000 euro.
Sgravi contributivi nel settore sportivo dilettantistico (art. 1 commi 34 e 35)
È prevista l’istituzione di un fondo, per gli anni 2021 e 2022, ai fini del riconoscimento di un esonero, anche parziale, dei contribuiti previdenziali a carico delle federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive dilettantistiche, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’INAIL, relativamente ai rapporti di lavoro sportivo instaurati con atleti, allenatori, istruttori, direttori tecnici, direttori sportivi, preparatori atletici e direttori di gara. Lo sgravio è cumulabile con gli esoneri o le riduzioni delle aliquote previdenziali previsti da altre norme.
Sospensione versamenti settore spotivo (art. 1 commi 36 e 37)
Sono sospesi, dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021:
- i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte;
- i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e operano nell’ambito di competizioni in corso di svolgimento ai sensi del D.P.C.M. 24 ottobre 2020.
I versamenti sospesi possono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione entro il 30 maggio 2021 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 24 rate mensili di pari importo con il versamento della prima rata entro il 30 maggio 2021. I versamenti relativi ai mesi di dicembre 2021 e 2022 devono essere effettuati entro il giorno 16 di detti mesi.
Decontribuzione Sud (art. 1 commi 161-169)
È previsto, per il periodo 2021-2029, un esonero contributivo parziale in favore dei datori di lavoro del settore privato che operano nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
Lo sgravio è pari:
- al 30% dei contributi previdenziali da versare fino al 31 dicembre 2025;
- al 20% dei contributi previdenziali da versare per gli anni 2026 e 2027;
- al 10% dei contributi previdenziali da versare per gli anni 2028 e 2029.
Contratto di espansione interprofessionale (art. 1 comma 349)
È prorogata al 2021 l’operatività del contratto di espansione, estendendone l’applicazione anche alle imprese con almeno 500 dipendenti.
Lo strumento sarà attivabile anche dalle imprese con almeno di 250 unità nel caso in cui le stesse accompagnino le nuove assunzioni a uno scivolo per i lavoratori più prossimi all’età pensionabile.
Rientro al lavoro delle madri lavoratrici (art. 1 comma 23)
Al fine di sostenere il rientro al lavoro delle lavoratrici madri e di favorire la conciliazione dei tempi di lavoro e dei tempi di cura della famiglia, è stato incrementato il Fondo per le politiche della famiglia (di cui all’articolo 19, comma 1, del D.L. n. 223/2006) per l’anno 2021 di 50 milioni di euro, da destinare al sostegno e alla valorizzazione delle misure organizzative adottate dalle imprese per favorire il rientro al lavoro delle lavoratrici madri dopo il parto.
È demandato ad un decreto interministeriale il compito di definire le modalità di attribuzione delle suddette risorse.
Congedo paternità elevato a 10 giorni (art. 1 comma 25, 363 e 364)
È elevata da 7 a 10 giorni la durata obbligatoria del congedo obbligatorio di paternità per il 2021. Inoltre, il padre può astenersi per un ulteriore giorno in accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest’ultima.
Il congedo di paternità, obbligatorio e facoltativo, è altresì esteso ai casi di morte perinatale.
Lavoratori fragili (art. 1 commi da 481 a 484)
È stato esteso al periodo dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021 l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 26, commi 2 e 2-bis, del decreto Cura Italia (D.L. n. 18/2020), che prevedono l’equiparazione del periodo di assenza dal servizio al ricovero ospedaliero, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità
Menghini Elisabetta
Area Legislazione Lavoro Ancona
emenghini@an.cna.it