Imprese controllabili dalla PA con l’intelligenza artificiale ma sempre nel rispetto del GDPR

I controlli sulle attività economiche da parte delle PA, dal 2 di agosto 2024 non saranno più gli stessi come stabilito dall’art. 9 del D.Lgs. n. 103 del 12/07/24 e si potranno avvalere dell’Intelligenza Artificiale (AI):

“1. Le amministrazioni cui sono attribuite funzioni di controllo, diverse da quelle in materia di controllo fiscale, in attuazione delle disposizioni del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, adottano misure volte ad automatizzare progressivamente le proprie attività, nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, ricorrendo a soluzioni tecnologiche, ivi incluse quelle di intelligenza artificiale in coerenza con il principio di proporzionalità al rischio secondo le regole tecniche finalizzate alla realizzazione degli obiettivi dell’Agenda digitale italiana. Le soluzioni tecnologiche garantiscono la sicurezza e l’interoperabilità dei sistemi informatici e dei flussi informativi per la circolazione e lo scambio dei dati e per l’accesso ai servizi erogati in rete dalle amministrazioni che effettuano i controlli.
2. Le decisioni concernenti la conformità agli obblighi e adempimenti imposti alle imprese controllate assunte mediante soluzioni tecnologiche rispettano le disposizioni di cui all’articolo 22 del regolamento (UE) 2016/679, nonché i principi di:

a) comprensibilità, conoscibilità, significatività e rilevanza delle informazioni che devono essere fornite, per cui ogni soggetto controllato ha diritto a conoscere l’esistenza di processi decisionali automatizzati che lo riguardano e, in tal caso, a ricevere informazioni sulla logica utilizzata;
b) non esclusività della decisione algoritmica, per cui comunque esiste nel processo decisionale un contributo umano capace di controllare, validare ovvero smentire la decisione automatizzata, con diritto del soggetto controllato di esprimere la propria opinione e contestare la decisione assunta, secondo quanto previsto dall’articolo 22 del regolamento (UE) 2016/679;
c) non discriminazione algoritmica, per cui le amministrazioni mettono in atto misure tecniche e organizzative adeguate al fine di impedire effetti discriminatori nei confronti dei soggetti controllati;
d) efficace ed efficiente gestione dei dati, da attuarsi con apposita regolamentazione riguardante le fasi che attengono alla loro formazione, raccolta, accesso sicuro, monitoraggio, aggiornamento, riutilizzo, conservazione e comunicazione”.

In base a quanto precisato dall’art. 9 se la PA utilizzerà l’I.A. senza fornire le informazioni di cui sopra e non garantirà la non esclusività della decisione algoritmica (prevendendo la possibilità di un intervento umano nell’ambito del procedimento e/o della decisione), potrà incorrere in violazioni del GDPR.

Nell’ art. 10 del d.lgs. 103/2024 dedicato al trattamento dei dati “di cui al presente decreto”, si prevede l’applicazione non solo in relazione alle persone fisiche ma anche nei confronti di “ogni soggetto controllato” quindi anche le imprese e si sancisce che tali trattamenti devono avvenire da parte delle PA titolari in conformità al GDPR anche per quanto riguarda le misure di sicurezza adeguate da implementare.

Si profila quindi anche per un’impresa la possibilità di far valere eventuali violazioni del GDPR nei confronti delle amministrazioni procedenti.

Fonti: D.lgs. 103/2024 in G.U. del 18/07/2024, recante Semplificazione dei controlli sulle attività economiche, in attuazione della delega al Governo di cui all’articolo 27, comma 1, della legge 5 agosto 2022, n. 118

Per maggiori informazioni o contatti – Servizio Privacy e Cyber Security

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