Firmata la stesura definitiva del rinnovo del CCNL Comunicazione Artigianato e PMI

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È stata sottoscritta la stesura definitiva del rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il settore Comunicazione – Artigianato e PMI. Il contratto, valido dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2026, introduce novità su una tantum, apprendistato, malattia e contratti a termine.

Il contratto si applica ai dipendenti delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese appartenenti all’Area Comunicazione (ex grafica).

Settore Comunicazione Imprese Artigiane

Settore Comunicazione P.M.I. CNA

Ad integrale copertura del periodo di carenza contrattuale, gennaio 2023 – novembre 2024, ai soli lavoratori in forza al 18.11.2024 è stato riconosciuto un importo forfetario “una tantum” suddivisibile in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato, pari ad € 150,00 da erogarsi in due rate con la retribuzione di febbraio p.v. (€ 100,00) e con quella di ottobre 2025 (€ 50,00). Agli apprendisti in forza alla menzionata data l’importo sarà erogato nella misura del 70% (€ 105,00).
L’importo, che è omnicomprensivo e non inciderà nemmeno sul TFR, è riconosciuto anche in caso di dimissioni o licenziamento e, per i part-time va riproporzionato in base all’orario di lavoro.

Tra le principali novità normative contenute nell’accordo vanno segnalate:

Malattia e infortunio

Le Parti hanno integrato la disciplina della malattia e dell’infortunio, in particolar modo:

  • Impiegati non in prova che interrompano il servizio per malattia o infortunio non determinato da eventi gravemente colposi agli stessi imputabili spetta il seguente trattamento:

Viene altresì precisato che i trattamenti economici indicati in tabella spettano con le stesse modalità di erogazione e tempistiche anche agli impiegati dipendenti dai datori di lavoro appartenenti a settori non coperti dall’indennità INPS.

Inoltre, l’obbligo di conservazione del posto cesserà per l’azienda ove nell’arco di 21 mesi si raggiunga il limite di 12 mesi, anche con più malattie.

  • Operai: il periodo di comporto viene elevato di ulteriori 90 giorni per i lavoratori con disabilità certificata ai sensi della L. 68/1999.

Apprendistato professionalizzante – Imprese artigiane

Per gli apprendisti assunti a decorrere dal 1° gennaio 2025 è prevista la maturazione gli scatti di anzianità, e da pari data, ai fini del riconoscimento degli scatti, decorre l’anzianità di servizio anche per quelli già in forza. L’importo dello scatto di anzianità maturato durante il periodo di apprendistato è di € 10,00, non rapportato alla percentuale di progressione retributiva. L’erogazione avverrà con le stesse modalità dei lavoratori non apprendisti ai sensi del presente CCNL.

Apprendistato professionalizzante – PMI

Le Parti, ferma restando la durata massima di 3 anni, hanno definito le seguenti percentuali di trattamento retributivo degli apprendisti professionalizzanti delle PMI.

* Le “figure a 2 anni” sono le stesse previste per i lavoratori delle imprese artigiane:

  • operai: addetto alla sbobinatura tecnica di registrazioni audiovisive, correzione bozze, battitura testi;
  • impiegati: addetti al centralino.

Le Parti hanno altresì:

  • aggiornato il contratto a tempo determinato alle ultime novità normative sopravvenute consentendo la possibilità di stipulare, rinnovare o prorogare i rapporti a termine per i periodi successivi ai primi dodici mesi ma comunque non eccedente i 24 mesi a fronte delle causali già declinate nel CCNL, tra le quali hanno introdotto la “realizzazione di nuovi business legati all’innovazione digitale e all’intelligenza artificiale”;
  • disciplinato anche il lavoro stagionale prevedendo espressamente che, in caso di assunzione stagionale per le attività amministrativo/contabili il cui picco di lavoro sia determinato da scadenze cicliche e ricorrenti come previste o introdotte dalla normativa di settore vigente nel tempo, la durata massima del contratto è pari a 7 mesi;
  • precisato che rientra nelle ipotesi di giusta causa di licenziamento la fattispecie di coloro che trattano affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l’imprenditore, nonché l’ipotesi di chi divulga notizie attinenti all’organizzazione e ai metodi di produzione dell’impresa, o ne fa uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio ai sensi dell’art. 2105 c.c.;
  • introdotto una sezione speciale per l’impresa digitale;
  • previsto l’istituzione di due commissioni tecniche:

• una destinata all’aggiornamento delle figure professionali operanti nelle imprese del settore ICT secondo normative UNI e framework europeo delle competenze digitali e-CF;

• l’altra dedicata alle tematiche relative alle certificazioni ESG.

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