È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 21 del 26 gennaio 2023, il DPCM del 29 dicembre 2022 (c.d. Decreto flussi) con cui sono state fissate le quote dei lavoratori stranieri che possono fare ingresso in Italia per lavorare. Il nuovo Decreto fissa una quota massima di ingressi pari a 82.705 unità, 44.000 delle quali riservate agli ingressi per motivi di lavoro stagionale.
Le quote fissate per gli ingressi per motivi di lavoro non stagionale e autonomo sono 38.705 unità, di cui la stragrande maggioranza (30.105 unità) riservate agli ingressi per lavoro subordinato non stagionale nei settori dell’autotrasporto, dell’edilizia e turistico-alberghiero, nonché della meccanica, delle telecomunicazioni, dell’alimentare e della cantieristica navale.
Importante novità introdotta dal Decreto flussi 2022 riguarda la necessità che il datore di lavoro, prima dell’invio della richiesta di nulla osta al lavoro, verifichi, presso il Centro per l’Impiego competente, che non vi siano altri lavoratori già presenti in Italia disponibili a ricoprire il posto di lavoro per cui si ha intenzione di assumere il lavoratore che si trova all’estero. Tale verifica va effettuata attraverso l‘invio di una richiesta di personale al Centro per l’Impiego, mediante un apposito modulo reso disponibile da Anpal (Nota operativa Anpal sulle verifiche presso i Centri per l’impiego) [clicca qui per scaricare il modulo].
Alla richiesta di nulla osta, pertanto si potrà procedere solo se:
- il Centro per l’Impiego non risponde alla richiesta presentata, entro quindici giorni lavorativi dalla data della domanda;
- il lavoratore segnalato dal Centro per l’Impiego non è per il datore di lavoro idoneo al lavoro offerto;
- il lavoratore inviato dal Centro per l’Impiego non si presenta, salvo giustificato motivo, al colloquio di selezione, decorsi almeno venti giorni lavorativi dalla data della richiesta.
Il verificarsi delle suddette circostanze deve risultare da un’autocertificazione che il datore di lavoro dovrà allegare alla domanda di nulla osta al lavoro. Tale preventiva verifica di indisponibilità di lavoratori presenti sul territorio nazionale non è necessaria per:
- i lavoratori stagionali;
- i lavoratori formati all’estero con con corsi finanziati dai fondi FAMI ed al fine di assicurare continuità ai rapporti di cooperazione con i Paesi terzi. Per questi lavoratori sono previste quote riservate di ingresso (art. 23 D.Lgs. del 25.07.1998 n. 286 – TU Immigrazione).
Tutte le domande potranno essere inviate a partire dal 27 marzo 2023.
Presentazione della domanda
Le domande possono essere presentate a decorrere dalle ore 9:00 del 27 marzo 2023 fino a concorrenza delle rispettive quote o, comunque, entro il 31 dicembre 2023 con le consuete modalità telematiche. Le domande saranno accolte in base alla graduatoria ordinata secondo la cronologia di invio delle domande registrata nel click day.
Già a partire dalle ore 9:00 del 30 gennaio 2023 e fino al 22 marzo 2023 sarà disponibile l’applicativo per la precompilazione dei moduli di domanda all’indirizzo https://portaleservizi.dlci.interno.it.
Procedura di assunzione
Chi intende assumere una persona non comunitaria residente all’estero deve compiere due passaggi:
1)Presentare al Centro per l’Impiego competente una richiesta di personale per verificare la disponibilità di lavoratori in possesso dei requisiti richiesti. Il datore di lavoro, prima dell’invio della richiesta di nulla osta al lavoro, deve verificare presso il Centro per l’Impiego competente che non vi siano altri lavoratori già presenti sul territorio nazionale disponibili a ricoprire il posto di lavoro per cui si ha intenzione di assumere il lavoratore che si trova all’estero.
La verifica di indisponibilità di lavoratori presenti sul territorio nazionale si intende compiuta in caso di:
- assenza di riscontro da parte del Centro per l’Impiego alla richiesta, decorsi 15 giorni lavorativi dalla data della medesima;
- non idoneità accertata dal datore di lavoro prima della richiesta di nulla osta, ad esito dell’attività di selezione del personale inviato dal Centro per l’Impiego;
- mancata presentazione, senza giustificato motivo, a seguito di convocazione da parte del datore di lavoro al colloquio di selezione dei lavoratori inviati al Centro per l’Impiego, decorsi almeno venti giorni lavorativi dalla data della richiesta.
Il datore di lavoro dovrà quindi comunicare tempestivamente al Centro per l’Impiego:
- l’esito del colloquio di selezione;
- ogni informazione utile ai fini della gestione della richiesta;
- che il lavoratore inviato dal Centro per l’Impiego non si è presentato al colloquio di selezione; – che il lavoratore inviato dal Centro per l’Impiego non è risultato idoneo al colloquio di selezione; – che il lavoratore inviato dal Centro per l’Impiego ha rifiutato la proposta contrattuale.
La verifica di indisponibilità di lavoratori presenti sul territorio nazionale non è richiesta ai fini dell’istanza di nulla osta al lavoro per l’ingresso di lavoratori stagionali nei settori agricolo e turistico-alberghiero né per le istanze di ingresso di lavoratori che hanno frequentato e completato i percorsi di formazione all’estero.
2) Richiedere il nulla osta allo Sportello Unico per l’Immigrazione solo al verificarsi delle seguenti circostanze:
- il Centro per l’Impiego non risponde alla richiesta presentata entro quindici giorni lavorativi dalla data della domanda;
- il lavoratore segnalato dal Centro per l’Impiego non è per il datore di lavoro idoneo al lavoro offerto;
- il lavoratore inviato dal Centro per l’Impiego non si presenta, salvo giustificato motivo, al colloquio di selezione, decorsi almeno venti giorni lavorativi dalla data della richiesta.
Trascorsi 30 giorni dalla presentazione delle domande senza che siano emerse ragioni ostative, il nulla osta viene rilasciato automaticamente e inviato – in via telematica – alle Rappresentanze diplomatiche italiane dei Paesi di origine, che dovranno rilasciare il visto di ingresso entro venti giorni dalla relativa domanda.
Ruolo della CNA
È stata inoltre confermata anche per il 2023 la procedura semplificata con la quale verranno esaminate le domande. In particolare il Decreto Legge 29 dicembre 2022, n. 198 (cd decreto milleproroghe art. 9, comma 2,) ha esteso anche al 2023 la competenza dei professionisti di cui all’art. 1 della L. n. 12/1979, e delle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, quale è CNA, per la verifica dei requisiti concernenti l’osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro e la congruità del numero delle richieste presentate per l’assunzione di cittadini non comunitari residenti all’estero.
Altra importante novità di quest’anno, anche se in parte già sperimentata in occasione del decreto flussi 2021 è che, trascorsi trenta giorni dalla presentazione delle domande senza che siano emerse le ragioni ostative, il nulla osta viene rilasciato automaticamente ed inviato – in via telematica – alle Rappresentanze diplomatiche italiane dei Paesi di origine che, dovranno rilasciare il visto di ingresso entro venti giorni dalla relativa domanda.
Per informazioni rivolgersi:
Referente Epasa – Sig.ra Catia Battistelli, cbattistelli@an.cna.it
Referente CNA per asseverazione – Sig.ra Elisabetta Menghini, emenghini@an.cna.it