Il Direttore dell’Agenzia delle Entrare lo scorso 15 luglio ha stabilito i criteri e le modalità di applicazione e fruizione del credito di imposta per le imprese che adottato misure di sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e che hanno acquistato dei dispositivi di protezione individuale.
Nello specifico l’articolo 32 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, riconosce un credito d’imposta in relazione alle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per COVID-19.
La novità fiscale interessa tutti i soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni, enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, nonché strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale a condizione che siano in possesso del codice identificativo di cui all’articolo 13-quater, comma 4, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34.
La Comunicazione può essere inviata dal 4 ottobre al 4 novembre 2021
Nello stesso periodo è possibile presentare:
- una nuova comunicazione che sostituisce integralmente quella già trasmessa;
- la rinuncia integrale al credito d’imposta precedentemente comunicato.
La comunicazione deve essere presentata in via telematica, direttamente dal beneficiario o tramite un intermediario, mediante:
- i canali telematici dell’Agenzia delle entrate, nel rispetto dei requisiti definiti dalle specifiche tecniche;
- uno specifico servizio web, disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.
Il credito d’imposta è pari al 30% delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione dei tamponi per COVID-19.
In ogni caso, il credito d’imposta richiesto non può eccedere il limite di 60.000 euro.
Se le richieste superano il plafond disponibile (200 milioni di euro per l’anno 2021) l’Agenzia determina la quota percentuale dei crediti effettivamente fruibili, in rapporto alle risorse disponibili.
In questo caso, l’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile è pari al credito richiesto moltiplicato per la percentuale che sarà resa nota con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate entro il 12 novembre 2021.
Il credito d’imposta può essere utilizzato:
- nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa
- in compensazione tramite modello F24, presentato esclusivamente mediante i servizi telematici dell’Agenzia
Qui il Provvedimento, il modello e le specifiche
Per maggiori informazioni o contatti – Servizio Consulenza Fiscale
Fonte originale: Agenzia delle Entrate