La legge di Bilancio 2025 ha modificato l’articolo 34 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (T.U. maternità/paternità), aumentando l’indennità economica spettante in caso di fruizione del congedo parentale entro il sesto anno di vita del figlio o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o di affidamento e, comunque, non oltre il compimento della maggiore età.
Più specificamente, l’indennità è riconosciuta:
- solo per il primo mese, all’80% della retribuzione media giornaliera. Introdotto dalla legge di Bilancio 2023, spetta se almeno un genitore ha concluso la maternità/paternità dopo il 31 dicembre 2022, oppure se il figlio è nato dal 1° gennaio 2023;
- anche per il secondo mese, sempre all’80% della retribuzione media giornaliera (inizialmente prevista al 60% dalla legge di Bilancio 2024, l’indennità è stata elevata all’80% dalla legge di Bilancio 2025). Spetta con maternità/paternità conclusa dopo il 31 dicembre 2023, oppure per figli nati dal 1° gennaio 2024;
- anche per il terzo mese, all’80% della retribuzione media giornaliera. Introdotto con la legge di Bilancio 2025, spetta con maternità/paternità terminata dopo il 31 dicembre 2024, o per figli nati dal 1° gennaio 2025.
L’elevazione dell’indennità di congedo parentale all’80% è prevista per un massimo di 3 mesi per ogni coppia genitoriale e interessa:
- tutte le modalità di fruizione del congedo parentale (intero, frazionato a mesi, a giorni o in modalità oraria);
- entrambi i genitori, potendo essere fruiti in modalità ripartita tra gli stessi o soltanto da uno di essi. La fruizione “alternata” tra i genitori, spiega l’INPS, non preclude la possibilità di fruirne nei medesimi giorni e per lo stesso figlio, come consentito per tutti i periodi di congedo parentale.
L’elevazione dell’indennità riguarda esclusivamente i lavoratori dipendenti, restando escluse tutte le altre categorie di lavoratori, con esclusione degli autonomi e degli iscritti alla Gestione Separata. Pertanto, il termine finale del congedo di maternità o di paternità di un genitore lavoratore iscritto alla Gestione separata, o a una delle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi, non rileva ai fini del riconoscimento dell’indennità maggiorata.
Congedo parentale: indennità maggiorata per lavoratori dipendenti – Quadro riepilogativo (2023–2025)
N. mesi indennizzati | % Indennizzo | Età massima minore | Condizioni |
1 mese | 80% | Fino a 6 anni | L. 197/2022 (Bilancio 2023) Almeno un genitore dipendente ha terminato congedo maternità/paternità dopo il 31/12/2022 o se il figlio è nato o adottato dal 01/01/2023 |
1 mese aggiuntivo | 80% | Fino a 6 anni | L. 213/2023 (Bilancio 2024) Almeno un genitore dipendente ha terminato congedo maternità/paternità dopo il 31/12/2023 o se il figlio è nato o adottato dal 01/01/2024 |
1 ulteriore mese | 80% | Fino a 6 anni | L. 207/2024 (Bilancio 2025) Almeno un genitore dipendente ha terminato congedo maternità/paternità terminata dopo il 31/12/2024 o se il figlio è nato o adottato dal 01/01/2025 |
6 mesi | 30% | Fino a 12 anni | Indipendente da decorrenze o reddito |
2 mesi | 0% | Fino a 12 anni | 30% se si rientra nei requisiti reddituali di cui all’art. 34, comma 3 T.U. (reddito individuale del genitore richiedente è inferiore a 2,5 volte l’importo annuo del trattamento minimo di pensione) |
Presentazione della domanda di congedo parentale
La domanda di congedo parentale va presentata esclusivamente in modalità telematica, tramite il portale istituzionale dell’INPS (percorso “Lavoro” > “Congedi, permessi e certificati”).
In alternativa, è possibile rivolgersi al Contact center Multicanale o agli Istituti di patronato.
Esposizione dei dati nel flusso Uniemens per il settore privato
L’INPS, con la circolare n. 95/2025 introduce, a partire dal 1° gennaio 2025, nuovi codici evento da utilizzare nel flusso Uniemens – sezione – per i lavoratori dipendenti iscritti all’Assicurazione generale obbligatoria (AGO) e ai Fondi speciali. Si tratta dei seguenti codici:
- PG4, per il congedo parentale in modalità oraria indennizzato all’80% fino a 3 mesi, fruiti entro il sesto anno di vita del bambino (o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia per adozione/affidamento);
- PG5, per il congedo parentale in modalità giornaliera, con le stesse condizioni di PG4.
ATTENZIONE
Come chiarito dall’INPS, questi codici sono utilizzabili in caso di fruizione, dal 1° gennaio 2025, di periodi di congedo (anche residui) di cui ai codici “PG0”, “PG1”, “PG2” e “PG3” e relativi ai periodi di congedo parentale in modalità oraria/giornaliera, indennizzati in misura dell’80% della retribuzione in base alle leggi di Bilancio 2023 e 2024. In questi casi, il numero massimo di mesi indennizzabili all’80% sarà pari a uno o due, a seconda delle condizioni previste dalle normative in vigore all’epoca del riconoscimento.
Ai fini del conguaglio dell’indennità anticipata, il datore di lavoro deve valorizzare il codice L331: “Conguaglio congedo parentale in misura dell’80% della retribuzione per tre mesi fino al sesto anno di vita del bambino – Art. 1, co. 217, L. 207/2024”
I codici evento “PG4” e “PG5” legati al codice conguaglio “L331” devono essere utilizzati a partire dal mese di competenza gennaio 2025 (dagli Uniemens di competenza febbraio 2025 , cedolini di febbraio 2025 elaborati con gli eventi di competenza gennaio 2025, per i datori di lavoro che utilizzano il calendario differito).
I codici congedo e il codice conguaglio già in uso possono essere utilizzati solo per le denunce riferite a periodi di competenza antecedenti, vale a dire :
per eventi verificatisi dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2024, codici “PG0” (fruizione oraria) “PG1” (fruizione giornaliera)/codice conguaglio “L328”;
per eventi verificatisi dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, “PG2” (fruizione oraria) e “PG3” (fruizione giornaliera)/codice conguaglio “L330”.
Per eventi relativi al periodo di competenza da gennaio 2025 a giugno 2025, eventualmente già denunciati con i codici evento e con i codici conguaglio in vigore fino al 31 dicembre 2024, i datori di lavoro devono procedere alla restituzione, nelle denunce con competenza luglio 2025, agosto 2025 e settembre 2025, della prestazione conguagliata in misura inferiore a quella spettante utilizzando il codice in uso “M047” (“Restituzione Congedo Parentale indennizzato al 30%-60%”) e contestualmente procedendo al conguaglio della prestazione in misura dell’80% con il nuovo codice conguaglio ”L331“.
