Cessazione Partita IVA inutilizzata

L’articolo 23, comma 23, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, ha previsto che i titolari di partita IVA che, sebbene obbligati, non abbiano tempestivamente presentato la dichiarazione di cessazione di attività di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, possono sanare la violazione versando, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto ossia entro il 4 ottobre 2011 un importo di 129 euro.

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