Canapa light: salvare un settore da troppo tempo demonizzato

La maggioranza di governo, attraverso un emendamento a ddl Sicurezza, rischia di mettere a rischio un settore giovane e in continua crescita; i pregiudizi stanno distruggendo il settore.

La CNA Agroalimentare territoriale di Ancona ritiene sbagliata l’adozione dell’emendamento al ddl Sicurezza riguardante la cosiddetta “Canapa light”, si rischia uno stop ad uno dei settori più dinamici del nostro comparto agroalimentare.
Le criticità su questo settore nascono già dalla legge 242/2016 che aveva introdotto la disciplina in materia. La legge n. 242/2016 è stata introdotta al fine di promuovere nel sistema produttivo italiano, l’uso della canapa cosiddetta light (ndr ‘Cannabis sativa L.’), individuando minuziosamente i settori in cui la stessa può essere impiegata. La 242 aveva individuato le varietà di canapa in quelle iscritte nel Catalogo di cui all’articolo 17 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, sottraendo quindi tali varietà all’ambito di applicazione del T.U. delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti o sostanze psicotrope: tali varietà possono quindi essere coltivate liberamente, senza necessità di autorizzazione a condizione che non superino lo 0,5% di THC (tetraidrocannabinolo).

L’applicazione della 242/2016 è stata sottoposta per due volte alle interpretazioni della Cassazione (sezioni 4 e 6) con due orientamenti divergenti e contrastanti circa la commercializzazione: l’applicazione della 242/2016 non veniva messa in dubbio sotto l’aspetto della coltivazione, ma esclusivamente sotto il profilo della commercializzazione di inflorescenze, olio, etc. Tali orientamenti hanno spinto quindi le Sezioni Unite della Cassazione ha pronunciarsi definitamente. Il quesito posto alle sezioni Unite riguardava la messa in commercio delle inflorescenze, della resina (e di altri derivati) ricavati dalla coltivazione della canapa di cui alla l. n. 242/2016, in particolare nel caso in cui questi siano commercializzati al dettaglio per fini connessi all’uso che l’acquirente riterrà di farne e che possono riguardare l’alimentazione (infusi, the, birre), la realizzazione di prodotti cosmetici etc.: “se le condotte diverse dalla coltivazione di canapa delle varietà di cui al catalogo indicato nell’art. 1, comma 2, legge 2 dicembre 2016 n. 242 – e, in particolare, la commercializzazione di cannabis sativa L – rientrino o meno nell’ambito di applicabilità della predetta legge e siano pertanto penalmente irrilevanti, ai sensi di tale normativa”.

Prima della pronuncia del 2019 delle Sezioni Unite di Cassazione, due sono stati i principali orientamenti giurisprudenziali che si sono sviluppati con riguardo alla commercializzazione dei derivati della cannabis. Un indirizzo maggioritario ha sostenuto che deve escludersi che la legge n. 242/2016 consenta la commercializzazione dei derivati di tale coltivazione. E ciò sulla base del presupposto che la nuova legge disciplini esclusivamente la coltivazione della canapa per alcuni fini commerciali, tra i quali non rientra la commercializzazione al dettaglio dei prodotti derivati dalle inflorescenze e dalla resina. Un secondo orientamento ha invece sostenuto che la liceità della commercializzazione dei prodotti della coltivazione della canapa, e in particolare delle inflorescenze, se i contenenti del principio attivo THD sono inferiori allo 0,6%, nel senso che non potrebbero più considerarsi (ai fini giuridici), sostanza stupefacente soggetta alla disciplina del d.P.R. 309/1990, al pari di altre varietà vegetali che non rientrano tra quelle inserite nella tabelle del predetto d.P.R..

Nel 2019 i giudici della Sezioni Unite di Cassazione stabiliscono che la legge n. 242/2016 ha previsto la liceità della sola coltivazione della cannabis per le finalità espresse e tassativamente indicate da tale legge, in particolare:
“a) alimenti e cosmetici prodotti esclusivamente nel rispetto delle discipline dei rispettivi settori;
b) semilavorati, quali fibra, canapulo, polveri, cippato, oli o carburanti, per forniture alle industrie e alle attivita’ artigianali di diversi settori, compreso quello energetico;
c) materiale destinato alla pratica del sovescio;
d) materiale organico destinato ai lavori di bioingegneria o prodotti utili per la bioedilizia;
e) materiale finalizzato alla fitodepurazione per la bonifica di siti inquinati;
f) coltivazioni dedicate alle attività didattiche e dimostrative nonché’ di ricerca da parte di istituti pubblici o privati;
g) coltivazioni destinate al florovivaismo.”

Tra queste finalità non è compresa quella “ricreativa”, la messa in commercio dei derivati della predetta coltivazione, costituiti da inflorescenze (marjuana) e da resina (hashish), continua ad essere sottoposta alla disciplina del d.P.R. n. 309 del 1990.

Le coltivazioni di canapa finalizzate esclusivamente alla produzione di fibre o per altri usi industriali, e consentite anche dalla normativa europea, già in virtù della sola eccezione di cui all’art. 26 del d.P.R. n. 309/1990 sono quindi considerate attività non attinte dal generale divieto di coltivazione del T.U. stupefacenti.

Secondo i giudici del Supremo collegio dette considerazioni inducono di conseguenza ad attribuire natura tassativa alle sette categorie di prodotti, elencate dal sopracitato art. 2, comma 2 l. n. 242/2016, che possono essere ottenuti dalla coltivazione agroindustriale della cannabis. E ciò perché “si tratta di prodotti che derivano da una coltivazione che risulta consentita solo in via d’eccezione, rispetto al generale divieto di coltivazione della cannabis, penalmente sanzionato”. A conclusione di questo ragionamento, le Sezioni Unite abbracciano allora l’orientamento giurisprudenziale più restrittivo. Muovendo dalla considerazione che la legge n. 242/2016 ha previsto la liceità della sola coltivazione della cannabis per le finalità tassativamente indicate, se ne deduce che la commercializzazione dei derivati di tale coltivazione, principalmente inflorescenze (marjuana) e resina (hashish), continua ad essere sottoposta alla disciplina del d.P.R. n. 309 del 1990, perché tali prodotti non sono ricompresi nel richiamato elenco di cui all’art. 2, comma 2 legge n. 242/2016.

Tale sentenza del 2019 sembrava aver fatto chiarezza definitiva sul settore. Oggi, invece, la maggioranza di governo introduce un emendamento che rischierebbe di rimettere in discussione tutto il settore. L’emendamento in questione recita: “È vietata l’importazione, la cessione, la lavorazione, la distribuzione, il commercio, il trasporto, l’invio, la spedizione e la consegna delle infiorescenze della canapa (Cannabis sativa L.) coltivata, anche in forma semilavorata, essiccata o triturata, nonché’ di prodotti contenenti tali infiorescenze, compresi gli estratti, le resine e gli olii da esse derivati”. A chi viola le disposizioni “si applicano le sanzioni previste dal Testo Unico sulle sostanze stupefacente”.

“Tale versione dell’articolo – commenta Anna Fenucci, presidente della CNA Agroalimentare territoriale di Ancona – rischia di vietare completamente il commercio della canapa per gli usi alimentari, già stabiliti appunto sia dalla legge 242/2016, sia dall’Unione Europea, sia dalla sentenza delle Sezioni Uniti di Cassazione. Tale emendamento rischia di mettere in crisi un settore che ad oggi aveva dimostrato di essere uno dei più attivi e dinamici del comparto agroalimentare. Un grande numero di sigle sindacali si è espresso o si sta esprimendo nel richiamare la maggioranza di governo al dialogo e al cambiamento dell’emendamento “incriminato”, riteniamo quindi necessario costruire un fronte comune per correggere le criticità che tutto il mondo agroalimentare sta denunciando”.

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