Bonus Natale 2024: le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate per i dipendenti aventi diritto

Pronte le indicazioni dell’Agenzia sul “Bonus Natale”, l’indennità prevista per quest’anno dal Dl Omnibus (Dl n. 113/2024) a favore dei lavoratori dipendenti in possesso di alcuni requisiti di reddito e familiari. Con la circolare n. 19/E del 16 ottobre, le Entrate spiegano a chi spetta il beneficio di importo fino a 100 euro e le regole per ottenerlo in busta paga insieme alla tredicesima mensilità, che viene in genere corrisposta nel mese di dicembre. Il documento di prassi fornisce anche istruzioni ai sostituti d’imposta che erogano il bonus: l’importo dovrà essere parametrato ai giorni di lavoro, mentre non cambierà in base al tipo di contratto (es. a tempo determinato o indeterminato) o all’articolazione dell’orario di lavoro (es. part-time).

A chi spetta il bonus Natale

Tre i requisiti necessari per i dipendenti che intendono richiedere il bonus: avere nel 2024 un reddito complessivo non superiore a 28mila euro; avere sia il coniuge sia (almeno) un figlio fiscalmente a carico e avere “capienza fiscale”, ovvero un’imposta lorda sui redditi di lavoro dipendente di importo superiore a quello della detrazione per lavoro dipendente (art. 13 comma 1 del Tuir). Con riguardo al limite dei 28mila euro, la circolare chiarisce che non concorre al calcolo il reddito dell’abitazione principale e delle relative pertinenze. Quanto invece al secondo requisito, il documento precisa che occorre avere il coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, e almeno un figlio, anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo o affidato, entrambi (coniuge e figlio) fiscalmente a carico. In presenza di un nucleo familiare monogenitoriale, il bonus è riconosciuto al dipendente con almeno un figlio fiscalmente a carico.

Sono esclusi dal beneficio:
1. i lavoratori soci delle cooperative di produzione e lavoro, delle cooperative di servizi, delle cooperative agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e delle cooperative della piccola pesca;
2. i titolari di borsa, di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, se il beneficiario non è legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante;
3. gli amministratori, sindaci o revisori di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica, alla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili, alla partecipazione a collegi e commissioni;
4. i lavori socialmente utili. 

Come richiedere il contributo

Per ottenere il bonus, il lavoratore dipendente deve presentare al datore di lavoro una richiesta scritta in cui dichiara di averne diritto, indicando il codice fiscale del coniuge e dei figli fiscalmente a carico (o dei soli figli in caso di nucleo familiare monogenitoriale). In particolare, il dipendente è tenuto a comunicare – tramite autocertificazione – di possedere i requisiti di reddito e familiari previsti dalla norma. Il sostituto d’imposta riconoscerà l’indennità insieme alla tredicesima mensilità e potrà recuperare le somme sotto forma di credito da utilizzare in compensazione.

Importo del beneficio e modalità di erogazione

L’importo pari a 100 euro deve essere rapportato al periodo di lavoro ed è riconosciuto ai lavoratori che si trovino in particolari condizioni economiche e familiari.
Per periodo di lavoro, cui rapportare l’importo, si intendono i giorni di lavoro e ciò indipendentemente dalla tipologia di rapporto di lavoro subordinato sottostante, a tempo determinato o indeterminato, a tempo pieno o parziale. Quindi i giorni per i quali spetta il bonus coincidono con quelli che hanno dato diritto alla retribuzione. A nulla rileva la particolare modalità di articolazione dell’orario di lavoro in relazione alla quale nessuna riduzione del bonus deve essere effettuata, mentre in presenza di più redditi di lavoro dipendente, nel calcolare il numero dei giorni per i quali spetta il bonus, i giorni compresi in periodi contemporanei devono essere computati una sola volta.

L’erogazione non avviene automaticamente ma deve essere richiesta dai dipendenti i quali devono attestare, mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, la sussistenza delle condizioni previste per il riconoscimento.
Nell’ipotesi in cui il lavoratore abbia svolto nel corso del 2024 più attività di lavoro dipendente con datori di lavoro diversi, la richiesta deve essere presentata all’ultimo datore di lavoro, ossia a colui che materialmente eroga il bonus con la tredicesima mensilità, e la dichiarazione deve riportare i dati riferiti ai precedenti rapporti di lavoro, per consentire il corretto calcolo del quantum spettante.

Nel caso in cui contestualmente il lavoratore abbia più rapporti di lavoro a tempo parziale la richiesta deve essere effettuata ad uno dei datori di lavoro, individuato dal lavoratore, che provvederà all’erogazione e nella dichiarazione sostitutiva dovranno essere indicati anche tutti i dati necessari per la determinazione del bonus, quali i redditi di lavoro dipendente e i giorni di lavoro prestati presso gli altri datori di lavoro.

L’importo del beneficio deve essere rideterminato nella dichiarazione dei redditi presentata dal contribuente ed è riconosciuto anche qualora non sia stata erogata dal sostituto d’imposta. L’indennità risultante dalla dichiarazione dei redditi è computata nella determinazione del saldo dell’imposta sul reddito delle persone fisiche. Qualora l’indennità erogata dal sostituto d’imposta risulti non spettante o spettante in misura inferiore, il relativo importo è restituito in sede di dichiarazione.

Il riconoscimento del beneficio avviene in sede di dichiarazione dei redditi  2024, da presentare nel 2025, anche nell’ipotesi in cui il lavoratore, pur avendo diritto all’indennità, abbia percepito redditi di lavoro dipendente non assoggettati a ritenuta fiscale perché privi di un sostituto d’imposta (ad esempio i lavoratori domestici), ovvero non abbia ricevuto il bonus dal sostituto d’imposta nonostante la sua spettanza (ad esempio quando il lavoratore dipendente, non avendo certezza di possedere i requisiti reddituali richiesti dalla norma, non ha presentato la dichiarazione sostitutiva di atto notorio).

Sempre in sede di dichiarazione annuale dei redditi potrà essere riconosciuto il beneficio a quei lavoratori dipendenti che abbiano cessato l’attività lavorativa nel corso del 2024, in proporzione al periodo di lavoro, fermo restando i requisiti.

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