Aumento sanzioni per mancata adesione CONAI

Il  D.L. n.1 del 24 gennaio 2012 all’art.26 prevede un notevole aumento delle sanzioni a carico di produttori e utilizzatori di imballaggi per la mancata adesione ad un consorzio (CONAI) o ad un’organizzazione alternativa: non  piu’ 6 volte  le somme dovute al CONAI ma le sanzioni sono ora comprese tra 10.000 e 60.000 euro.

 Il decreto è stato convertito con  Legge 24 marzo 2012, n. 27 ed è in vigore dal 24/01/2012

 

Le imprese sono invitate a contattare l’ufficio CNA di riferimento per verificare l’obbligo di legge ed eventuale iscrizione al CONAI

Per meglio individuare se obbligati all’adempimento si riportano stralci delle norme di riferimento.

La direttiva europea 2004/12/CE sugli imballaggi e rifiuti di imballaggi (che modifica ed integra la direttiva 94/62/CE) è stata recepita nel nostro ordinamento nazionale con Dlg 152/06 (ex Dlgs 22/97). L’art.218 (definizioni), al comma 1, specifica “Ai fini dell’applicazione del presente Titolo si intende per

Imballaggio: il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a proteggerle, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all’utilizzatore, ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo;

 

Soggetti obbligati: La disciplina degli imballaggi e dei relativi rifiuti è dettata dai dieci articoli (217-226) che compongono il titolo II del Dlgs 152/06 (ex Dlgs 22/97). In base all’articolo 221 del Dlgs 152/06 (ex art.38 del Dlgs 22/97):

I Produttori e gli Utilizzatori sono responsabili della corretta ed efficace gestione ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio generati dal consumo dei propri prodotti;

I Produttori e gli Utilizzatori adempiono all’obbligo del ritiro dei rifiuti degli imballaggi;

 

I Produttori e gli Utilizzatori partecipano al Consorzio Nazionale Imballaggi.

 

Produttori di imballaggi: sono Produttori “i fornitori di materiali di imballaggio, i fabbricanti, i trasformatori e gli importatori di imballaggi vuoti e di materiali di imballaggio”.

Utilizzatori di imballaggi: Sono Utilizzatori “ i commercianti, i distributori, gli addetti al riempimento, gli utenti di imballaggi e gli importatori di imballaggi pieni”.

Alla categoria degli Utilizzatori appartengono gli Autoproduttori, ossia coloro che acquistano materie prime e materiali al fine di fabbricare/riparare gli imballaggi per confezionare i propri prodotti (diversi dagli imballaggi.

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