Agevolazioni per agenzie di viaggi e tour operator: gli aiuti previsti dal Decreto Sostegni Ter

Sono in arrivo nuove misure ad hoc per il settore turismo, duramente colpito dall’emergenza economica innescata dalla pandemia, e in particolare per le attività delle agenzie di viaggio e tour operator. La legge di conversione del decreto legge Sostegni ter n. 4/2022, pubblicata il 28 marzo il Gazzetta Ufficiale, prevede un nuovo sgravio contributivo totale, per 5 mesi, ai datori di lavoro privati del settore agenzie viaggi e tour operator, senza limitazioni di dimensione aziendale.

Si tratta dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, per un massimo di 5 mesi anche non continuativi, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge per il periodo di competenza aprile-agosto 2022.

L’esonero sarà da utilizzare entro il 31 dicembre 2022. Sono esclusi i premi e contributi dovuti all’INAIL, mentre resta confermata l’aliquota di computo dei contributi ai fini previdenziali.

L’esonero va applicato su base mensile ed è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L’Inps è incaricato del monitoraggio delle domande, per il rispetto del limite di spesa, fissato a 56 milioni di euro.

La misura è soggetta ad autorizzazione da parte della Commissione europea in quanto rientra nel “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19”. Si dovrà attendere quindi la pronuncia della Commissione per le successive istruzioni operative INPS che consentiranno l’applicazione.

Si ricorda che per i datori di lavoro del settore, purché aventi al massimo 15 dipendenti, il decreto legge Ucraina 21/2021 prevede anche 8 settimane di tutela FIS con l’assegno di integrazione salariale.

Per avere informazioni scrivere a paghe@an.cna.it

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